Indice
- Infrastrutture: siamo finiti nel tunnel
- Le vie per l'Europa. Uno sbocco a Nord per il sistema infrastrutturale del Nord Est
- Futuro delle local utilities e sviluppo del Nord Est
Editoriale
Nasce il "quasi" federalismo
Un primo commento sulla riforma costituzionale approvata dal Parlamento. L’impianto lontano dal progetto a geometria variabile – basato sul modello spagnolo - elaborato dalla Fondazione. La riforma propone un ampio decentramento, con elementi di federalismo sia amministrativo che fiscale, e alcune interessanti opportunità per il Nord Est. Se per una volta sono i politici a dare prova di prudenza (virtù nella quale notoriamente non eccellono), non è il caso di essere più lealisti del re: loro hanno tolto la parola “federalismo” dalla riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione del ’48; dunque non scavalchiamoli, specie su un tema come questo, dove la rincorsa a scavalcare gli altri (a parole) ha già prodotto fin troppi guasti. Federalismo non è, questa riforma: non solo perché mancano in essa strumenti e istituti fondamentali, a partire da una Camera delle Regioni o delle autonomie, ma anche e soprattutto perché sarebbe stato necessario riformulare l’intera Costituzione, non solo una parte di una parte. Si ha federalismo lì dove ogni soggetto che contrae il patto (“foedus”) istituzionale gode di poteri originari; per contro, nell’attuale Carta i poteri delle autonomie locali sono derivati dal centro. Cos’è allora la riforma varata dal Parlamento? Un ampio decentramento, con elementi di federalismo sia amministrativo che fiscale, che sotto molti aspetti dà sostanza a intuizioni e previsioni scritte mezzo secolo fa dai padri costituenti, e rimaste in larga parte inapplicate. In un certo senso, la revisione della Carta riassume e inserisce in un contesto organico una serie di innovazioni legislative in tema di autonomie locali maturate nell’ultimo decennio, e avviate con la legge 142 del 1990 sull’ordinamento comunale e provinciale. Esse vengono riversate in una forma di Stato in cui Stato, Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane diventano soggetti costitutivi della Repubblica, e in cui il principio di sussidiarietà assume dignità istituzionale. Qui si ha una prima, rilevante novità: la Costituzione del ’48 fissava una semplice ripartizione del governo locale tra Regione, Province e Comuni; la riforma rovescia l’ordine, partendo dalla realtà di base (il Comune) per poi risalire via via verso l’alto, inserendo un nuovo livello (la Città metropolitana), e soprattutto riconoscendo ad ogni livello una propria autonomia in termini di statuti, poteri e funzioni, naturalmente nei limiti del rispetto dei principi di fondo della Carta. Cade insomma la precedente gerarchia tra enti locali, e al suo posto subentra una sorta di ripartizione orizzontale, in cui i Comuni diventano i titolari della quota più consistente di funzioni amministrative, e viene valorizzato il principio della sussidiarietà: che consiste, in parole povere, nell’individuare di volta in volta il livello di governo più attrezzato per rispondere ai bisogni dei cittadini. E se qualcuno non fa il proprio dovere, in altri termini non risponde? La riforma ha previsto questo scenario (non irrealistico, almeno nel caso italiano), introducendo un vero e proprio potere sostitutivo, che permette allo Stato di sopperire alle eventuali inadempienze altrui, e di garantire al tempo stesso l’unità dell’ordinamento: in modo che, per fare un esempio, il cittadino della Calabria goda dello stesso trattamento di quello del Veneto. Questa innovazione, per poter essere valutata compiutamente, va letta assieme alle modifiche introdotte in tema di potere legislativo, ripartito tra Stato e Regioni in modo radicalmente diverso rispetto al passato. La novità vera sta nella separazione tra legislazione esclusiva e concorrente: la prima spetta allo Stato, la seconda alle Regioni, il cui campo di intervento viene sensibilmente ampliato. Un po’ troppo poco, rilevano alcuni, osservando che le materie riservate alla competenza statale sono ben 17 (le principali sono la politica estera, la difesa, la politica monetaria e fiscale, la giustizia, la previdenza); purtuttavia, si tratta di un rovesciamento vero e proprio rispetto al testo originario della Costituzione, nel quale veniva elencato un assai succinto elenco di materie affidate alle Regioni, riservando tutto il resto allo Stato. E’ prevedibile che darà molto da discutere, nel passaggio della teoria alla pratica, la sfera della cosiddetta legislazione concorrente, nel cui ambito rientrano materie di primissimo piano come i rapporti internazionali, l’energia, il credito, il commercio estero, le grandi infrastrutture: chi e come traccerà i confini esatti, e soprattutto chi e come stabilirà se qualcuno ha sconfinato o no? Difficile stabilirlo, specie nell’ampia sfera che chiama in causa i rapporti con l’Unione Europea: di fatto, si sta determinando una rivoluzione legislativa silenziosa, in cui specie in alcuni campi conta molto più Bruxelles che Roma, e in cui il livello normativo nazionale viene schiacciato tra quello europeo a monte, e quello regionale a valle. Un’altra rilevante novità va segnalata sul piano delle funzioni amministrative: anche qui si rovescia l’impostazione del ’48, attribuendo tutto ai Comuni, salvo quanto espressamente riservato agli altri livelli di governo locale. Principio sacrosanto, ma sul quale è prevedibile l’apertura di un contenzioso, almeno in una fase provvisoria: perché il testo costituzionale abbia applicazione, occorrerà infatti tutta una legislazione ordinaria che assicuri ai Comuni le risorse normative e finanziarie sufficienti per poter adempiere ai nuovi compiti cui sono chiamati; e questo soprattutto tenendo conto della realtà italiana, in cui tre quarti degli ottomila e più municipi sono di piccole dimensioni. Qui si entra nell’ultima (ma non certo la meno rilevante) parte della riforma costituzionale approvata, quella finanziaria. Il testo del ’48 l’attribuiva alle sole Regioni, mentre ora viene prevista per ogni livello di governo locale, sia per quanto riguarda le entrate che le spese, introducendo altresì un fondo perequativo statale, senza vincolo di destinazione, per i territori con minore capacità impositiva fiscale, e così garantendo il fondamentale principio della solidarietà nazionale. Ma anche qui, perché la normativa non resti un’enunciazione di principio o peggio ancora si traduca di fatto in un aumento della pressione fiscale, occorrerà dare spazio a una legislazione ordinaria in materia di finanza regionale e locale. Un solo esempio: la compartecipazione dell’1 per cento al gettito Irpef riconosciuta ai Comuni (e che vale circa la metà degli attuali trasferimenti statali) da sola non basta, specie per le realtà urbane interessate da un forte pendolarismo, che accresce inevitabilmente le spese, mentre in molti contesti il calo demografico abbassa il gettito. Resta un punto da valutare in questa sede: è o no una buona riforma per il Nordest? Nel suo insieme, l’impianto è manifestamente lontano dalla proposta di un federalismo ad autonomie variabili, ispirato fondamentalmente al modello spagnolo, a suo tempo proposto dalla Fondazione. E purtuttavia, si tratta di una significativa inversione di tendenza almeno per il Veneto, cui la riscrittura dell’articolo 116 apre la possibilità di ampliare di molto il proprio spazio di iniziativa e di manovra specie in alcuni campi strategici, sulla base di un progetto concreto che dovrà tradursi in una legge dello Stato elaborata assieme alla Regione. In un certo senso, si può dire che il Veneto ha a portata di mano un obiettivo a lungo inseguito in passato, quello di diventare una sorta di Regione a statuto speciale: e questo sarà un severo banco di prova per l’intera comunità regionale, chiamata a dimostrare di saper essere nei fatti all’altezza delle molte rivendicazioni. Ma questo rischia di spiazzare le due altre Regioni del Nordest, che già godono da tempo di un regime speciale. Il nuovo testo costituzionale conferma il “più” di specialità per il Trentino-Alto Adige legato all’ancoraggio internazionale dell’accordo De Gasperi-Gruber, e “costituzionalizza” le due Province autonome. Ma, con aspetti tra loro diversi, rimane sia per questa regione che per il Friuli-Venezia Giulia il problema – politico, più che istituzionale – di riempire di nuovi contenuti un’autonomia la cui gestione negli anni si è vistosamente logorata. In altri termini: essere speciali per decreto non regge più, nel nuovo contesto internazionale che si è venuto determinando; e l’autonomia va motivata e conquistata sulla base di progetti concreti, e della capacità di gestirli. In questo senso, la pur parziale riforma apre per il Nordest una partita nuova e stimolante: in cui la protesta, da sola, è destinata a diventare un autogol.
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